Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 24 Tutela del territorio dal rischio geologico

1. Fatta salva la normativa di settore sovraordinata, nell'attuazione dello Strumento Urbanistico per le condizioni di fattibilità degli interventi di trasformazione del territorio si richiamano:

  1. A) il R.D. 523/1904 e della LR 21/2011
  2. B) la normativa del Piano di Bacino del Fiume Arno- Stralcio Assetto Idrogeologico entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 e del Piano Stralcio - Riduzione Rischio Idraulico; alla normativa del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato per il territorio di competenza con D.C.R.T. n. 114 del 21.09.2004;
  3. C) la verifica delle specifiche condizioni di fattibilità in attuazione della disciplina di cui al DPGR 25.10.2011 n. 53/R (Regolamento di Attuazione dell'art.104 della L.R. n° 65/2016, in materia di indagini geologiche) di cui alla Relazione Geologica e relativi elaborati grafici così come disposto all'art. 39 delle presenti norme.

2. Con riferimento al comma 1 lettera A), è condizione indispensabile per l'attuazione degli interventi anche relativi al patrimonio edilizio esistente, la verifica del vincolo definito dall'art.96 del R.D. 523/1904 e del rispetto di quanto disposto all'art. 1 della LR 21/2012, in particolare:

2.1) non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del PIT , come aggiornato dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).

2.2) non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al precedente punto 2.1), consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui alla successiva lettera d), fermo restando quanto previsto all'articolo 115 c.1, del D.Lgs. 152/2006 e smi

2.3) sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

  • a. trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
  • b. impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
  • c. rimodellazione della sezione dell'alveo;
  • d. nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

2.4) ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al precedente punto 2.1) non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

  • a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  • b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
  • c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del R.D. 523/1904;
  • d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
  • e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

2.5 ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al precedente punto 2.1) non si applica altresì:

  • a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  • b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del R.D.1775/1933
  • c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al precedente punto 2.1), purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;
  • d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
  • e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

2.6) Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 2.3), 2.4) lettere b), c), d), e) e 2.5) lettera c), è dichiarato dai progettisti.

3. Con riferimento al comma 1 lettera A), per gli interventi nelle aree classificate dallo strumento urbanistico o dal PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, si richiama quanto disposto dall'art. 2 della LR 21/2012.

4.Con riferimento al comma 1 lettera B) gli interventi di trasformazione risulteranno attuabili a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio "Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Per le porzioni di territorio nelle quali si riscontri una differente attribuzione di pericolosità (divergenza tra pericolosità attribuita ai sensi delle disposizioni derivanti dall'attuazione del Regolamento regionale 53/R e quella attribuita dal PAI ) si applicano le disposizioni più restrittive.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39