Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22 Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto

1. Sono le aree occupate da cimiteri esistenti, ancorché non più utilizzati, ovvero destinate all'ampliamento o alla costruzione di nuovi cimiteri.

2. I cimiteri e le relative fasce di rispetto, corrispondenti alle misure vigenti al momento dell'adozione del presente Regolamento, sono rappresentati negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni, i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 m dai centri abitati, ed è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 m.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a 100 m, con le procedure di cui all'articolo 28, comma b, legge 1 agosto 2002, n. 166.

5. A seguito della esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a partire dal limite della zona di ampliamento.

6. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  • a. attrezzature e servizi cimiteriali;
  • b. infrastrutture viarie;
  • c. verde o parcheggi pubblici;
  • d. infrastrutture a rete;
  • e. stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile.

7. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri, per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con possibilità di porre in essere addizioni volumetriche e interventi pertinenziali di cui all'art. 10bis nel limite del 10% della SUL esistente alla data di adozione delle presenti norme, col mantenimento delle utilizzazioni in atto alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico e con le limitazioni prescritte dall'art.10bis.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39