Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18 Ambiti di reperimento per ANPIL

1. Sono le aree all'interno delle quali, in virtù delle loro peculiarità naturalistiche, può essere ipotizzato l'ampliamento delle ANPIL esistenti (di cui all'art. 17), ovvero l'istituzione di nuove ANPIL.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. Per le aree di cui al presente titolo il Piano Strutturale prescrive la valorizzazione, in quanto costituiscono capisaldi e poli, per un circuito turistico finalizzato alla valorizzazione delle risorse del territorio.

4. All'interno degli Ambiti di Reperimento per Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento:

  • a. della dotazione boschiva e delle formazioni vegetali in genere, con particolare riferimento alle specie arboree e arbustive tipiche dei luoghi;
  • b. della viabilità vicinale e poderale;
  • c. della rete dei sentieri e della viabilità forestale;
  • d. delle forme di coltivazione tradizionali.

5. All'interno degli Ambiti di Reperimento per Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, tranne gli annessi agricoli stabili di cui all'art.56; non costituiscono nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili nella categoria d'intervento di ristrutturazione edilizia di edifici di costruzione recente e incompatibili con l'ambiente, secondo le modalità indicate nelle norme del Titolo III.
  • a. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • b. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • c. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale.
  • e. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;
  • f. la chiusura di strade, sentieri o passaggi esistenti, tranne le eventuali opere destinate a limitare il transito veicolare, che non pregiudichino l'agibilità del sistema viario.

Le recinzioni dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'Art. 63, fatti salvi diversi materiali e maggiori altezze che si dimostrino strettamente necessari all'esercizio della specifica funzione.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39