Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16 Aree di protezione paesistica derivanti dal P.T.C.

1. Comprendono l'area di protezione paesistica posta a cavallo della strada regionale della Futa, indicata dal PTC all'art. 12 NTA del PTC.

2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli" - elaborato CV.

3. All'interno delle aree di protezione paesistica di cui al presente articolo è prescritta:

  • a. la tutela delle principali visuali paesistiche e delle emergenze storiche, artistiche e culturali presenti nel territorio;
  • b. la manutenzione con materiali tradizionali dei percorsi e della sentieristica esistenti; è vietato l'impedimento dell'uso pubblico esistente dei medesimi, se non su ordinanza del Sindaco per ragioni di pubblica incolumità;
  • c. il mantenimento delle sistemazioni colturali e delle vegetazioni di alto fusto esistenti.

4. All'interno delle aree di protezione paesistica di cui al presente articolo è vietata:

  • a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, ad eccezione delle aree per le quali è stata redatta una specifica scheda di trasformazione e delle costruzioni previste nel contesto di Piani di Miglioramento Agricolo-Ambientale, e degli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria, purché autorizzati dalla competente autorità;
  • b. la realizzazione di addizioni volumetriche, interventi pertinenziali o ampliamenti in misura superiore al 10% delle superfici utili esistenti;
  • c. la installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale ovvero di serre fisse;
  • d. l'esercizio delle attività non agricole, di cui al successivo art. 61, qualora esse comportino opere tali da costituire alterazione dello stato dei luoghi;
  • e. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  • f. la realizzazione di impianti, installazioni ed opere incongrue e con evidente impatto visuale e/o ambientale;
  • g. le recinzioni di ogni forma e materiale, fatto salvo per gli interventi e le modalità di cui al comma 7 dell'art. 47 e al comma 5 dell'art.17;
  • h. la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità;

5. Fatte salve le limitazioni di cui sopra, le destinazioni d'uso e gli interventi ammissibili nelle aree di protezione paesistica sono disciplinate dalle norme di sistema di cui al Titolo III.

6. Nelle aree di cui al presente articolo tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro con modifiche esterne, nuova costruzione con esclusione degli annessi agricoli di cui all'art.58 delle NTA, devono preventivamente ottenere il parere della Commissione per il Paesaggio.

7. Gli edifici e/o manufatti legittimi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico risultino in contrasto con le destinazioni d'uso di cui sopra possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39