Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 Misure di salvaguardia e norme transitorie

1. Costituiscono salvaguardia del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 103 della Legge Regionale 10 novembre 2016, n. 65, le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono, a decorrere dalla data di adozione del R.U.C. in Consiglio Comunale, e fino alla sua data di approvazione.

2. Fatte salve le norme transitorie di cui al successivo comma, sono consentiti, fino all'entrata in vigore definitiva del Regolamento Urbanistico, tutti gli interventi conformi allo strumento urbanistico vigente e non in contrasto con lo strumento adottato.

3. Nelle more di approvazione del presente Regolamento, sono esclusi dalle misure di salvaguardia i seguenti casi:

  • a. provvedimenti edilizi rilasciati entro la data di adozione del Regolamento Urbanistico
  • b. D.I.A. presentate almeno 20 giorni prima della medesima data;
  • c. istanze di varianti in corso d'opera, di proroga e/o di completamento a provvedimenti rilasciati e/o a denunce di inizio di attività depositate nei termini di cui ai commi precedenti;
  • d. condoni edilizi relativi a istanze presentate ai sensi dell'art. 31 della L. 47/85, dell'art. 39 della L. 724/94 e dell'art. 32 della L. 326/03;
  • e. opere pubbliche per le quali il Consiglio Comunale riconosca attraverso apposita delibera la necessità tecnica di motivato scostamento dalle prescrizioni della presente normativa, per finalità di pubblica utilità.

4. Per i casi di cui al comma precedente sarà sempre possibile, su istanza del richiedente, optare per la nuova disciplina introdotta dal Regolamento Urbanistico, ovvero proseguire l'iter secondo la disciplina previgente, ivi compresi i parametri urbanistici.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39