Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 11 Deroghe

1. Ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, le norme del presente Regolamento Urbanistico possono essere derogate, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale, soltanto ove ricorrano le seguenti condizioni:

  • a. purché si operi nei limiti fissati dalle leggi vigenti e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
  • b. per la realizzazione di interventi urgenti, ammessi a finanziamento pubblico e finalizzati a tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39