Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10quater Manufatti privi di rilevanza edilizia

1. Sono considerati piccoli manufatti privi di rilevanza edilizia quegli con funzioni accessorie non destinati alla presenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici di cui all' art. 137 c.6 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 i seguenti manufatti:

  • a) ricoveri di animali domestici o da cortile di dimensione massima pari a 1,60x2,00 m con altezza massima 1,80 m.;
  • b) manufatti ad uso ripostiglio, deposito attrezzi da lavoro, deposito legna o ricovero materiali per la manutenzione del giardino. Tali manufatti dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo ovvero appoggiati a piccoli plinti in corrispondenza degli angoli e dovranno essere privi di impianti di qualsiasi genere fatta eccezione per un punto luce. Dovranno essere realizzati in materiali leggeri senza parti in muratura e non potranno essere realizzati con materiali eterogenei o di fortuna. Non potranno essere collegati autonomamente alla viabilità pubblica. La superficie massima realizzabile è di 4 mq calpestabili e e altezza massima 2,20 m.

2. E' possibile realizzare 1 manufatto di cui al punto a) ed 1 di cui al punto b) per ogni unità immobiliare limitatamente nel resede di pertinenza.

3. Per i manufatti di cui al comma 1. sono fatti salvi i rapporti fra proprietà confinanti sulla base delle norme di codice civile. Si richiama inoltre il comma 3 dell’art.137 della L.R. 65/14 in merito alla necessità di N.O. e Autorizzazioni eventualmente previste per aree a vincolo paesaggistico o da specifica disciplina di settore..

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39