Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10ter Movimenti di terra

1. I movimenti di terra e le altre opere di regimazione idraulica nel Territorio Aperto, con esclusione delle cave, sono soggette alle disposizioni del Regolamento Forestale regionale e alle procedure ivi previste e sono ammesse soltanto se in funzione della conduzione del fondo di azienda agricola o nelle pertinenze di edifici esistenti o per la costruzione di infrastrutture private o opere pubbliche e limitatamente alle aree di cantiere indicate nel progetto autorizzato.

2. Nelle aree edificabili e nelle aree di pertinenza di edifici esistenti nella fascia di terreno con profondità di ml.5,00 rispetto al confine di altra proprietà privata sono ammessi riporti di terreno fino ad un massimo di cm. 30 rispetto alle quote del terreno delle altre proprietà.

3. Nelle fasce di terreno confinanti con edifici di altra proprietà e per una fascia di profondità di ml.5,00 dagli edifici stessi, non sono ammessi riporti di terreno, che interessano anche solo in parte locali destinati all’abitazione permanente.

4. Maggiori riporti rispetto a quanto previsto dal precedente comma 2 sono ammessi previa autorizzazione del proprietario confinante corredata da copia del documento di identità dello stesso, in corso di validità.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39