Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10 Destinazioni d'uso

1. Il presente Regolamento Urbanistico assume il valore di disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 98, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65.

2. Le destinazioni d'uso degli immobili sono suddivise nelle seguenti categorie e sottocategorie:

a. residenziale

  • abitazioni ordinarie;

b. industriale e artigianale

  • artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;
  • artigianato di servizio;
  • manifatture, le cui lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici e idrici, di rumori e di odori dettate dalle relative norme;
  • logistica e trasporto merci;

c. commerciale

  • commercio al dettaglio limitato a esercizi di vicinato;
  • commercio al dettaglio con medie strutture di vendita;
  • commercio al dettaglio con grandi strutture di vendita;
  • pubblici esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";
  • quartieri fieristici

d. commercio all'ingrosso e depositi

e. turistico - ricettivo

  • attività ricettive limitate a alberghi, residenze turistico-alberghiere;
  • ostelli per la gioventù;
  • attività ricettive extra-alberghiere compatibili con le caratteristiche della civile abitazione, limitate ad affittacamere;
  • case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, residence;
  • attività ricettive limitate a campeggi, villaggi turistici, parchi vacanza, aree di sosta;

f. direzionale

  • uffici privati, uffici pubblici, studi professionali, sedi di istituti di diritto pubblico o privato;

g. di servizio

  • strutture amministrative di servizio pubblico o di interesse pubblico;
  • strutture culturali; centri di ricerca; mostre e gallerie d'arte; biblioteche;
  • strutture associative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per la sede ed i locali nei quali si svolgono le attività delle associazioni di promozione sociale; strutture ricreative; teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale da ritrovo e da gioco; impianti coperti per la pratica sportiva;
  • strutture sanitarie e assistenziali, limitate a ospedali, cliniche, case di cura;ospedali diurni e altre strutture diurne; poliambulatori; ambulatori e centri di primo soccorso;

h. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge.

3. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti categorie è considerato mutamento della destinazione d'uso.

4. La destinazione d'uso in atto di un immobile è l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, da permesso di costruire, da autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio.

5. Nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione d'uso sarà definita dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa, legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme. In assenza della suddetta documentazione, l'utilizzazione effettiva in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme è comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l'immobile interessato.

6. L'ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti aumento del carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d'uso o da incremento del numero di unità immobiliari, è subordinata alla verifica della adeguatezza delle opere di urbanizzazione ed al soddisfacimento degli standard relativi al parcheggio.

7. In caso di incremento dei carichi urbanistici, il cambio di destinazione d'uso anche all'interno della medesima categoria comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni comunali. Tale contributo è dovuto anche nel caso in cui, sulla medesima unità immobiliare, siano state eseguite opere edilizie nei 2 anni precedenti, o siano eseguite nei 5 anni successivi, dalla data di presentazione del titolo abilitativo.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39