Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6 Durata ed efficacia

1. Le disposizioni del Regolamento Urbanistico sostituiscono integralmente quelle del Piano di Fabbricazione del Comune di Barberino di Mugello, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5506 del 21 giugno 1993, e di ogni altra successiva variante ad esso.

2. Mantengono la propria validità gli impegni non assolti, derivanti da convenzioni tra Comune e privati, in merito all'obbligo di cessione di aree per servizi pubblici e standard.

3. Le previsioni del Regolamento Urbanistico inerenti a:

  • a. interventi di nuova edificazione;
  • b. interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • c. interventi che si attuano previa piani attuativi;
  • d. aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
  • e. infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  • f. programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
  • g. individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
  • h. disciplina della perequazione di cui all'articolo 100 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione;

sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi di iniziativa pubblica, o progetti esecutivi di opera pubblica.

4. Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, la perdita di efficacia di quanto elencato al comma precedente si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione. Le varianti apportate alle singole previsioni in termini di SUL con la Variante 4 al Regolamento Urbanistico non interrompono il periodo quinquennale per la verifica della perdita di efficacia delle previsioni stesse.

5. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico, sarà redatta una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39