Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 10bis Addizioni volumetriche, ricostruzioni e interventi pertinenziali

1. In tutti i casi in cui le presenti Norme ammettono addizioni volumetriche e interventi pertinenziali in termini percentuali dell’esistente, valgono le seguenti limitazioni:

  • - gli ampliamenti che si configurano come addizioni volumetriche e gli interventi pertinenziali sono assegnate una tantum per ogni unità immobiliare, con riferimento alla situazione immobiliare legittima al 09.10.2007, data di adozione del presente RUC, nella quantità ammessa dalle presenti norme;
  • - non possono comportare aumento del numero di unità immobiliari originarie, né la variazione della destinazione esistente;
  • - tali limitazioni decadono trascorsi almeno cinque anni dall’avvenuta attestazione di abitabilità o agibilità relativa all’intervento di addizione volumetriche e interventi pertinenziali;
  • - il vincolo di cui sopra dovrà essere esplicitato nella attestazione di abitabilità o agibilità;
  • - le addizioni volumetriche e interventi pertinenziali potranno essere utilizzate anche per rialzare porzioni di edifici, purché nei limiti dell’altezza massima dell’edificio oggetto di intervento.

2. In tutti i casi in cui le presenti Norme ammettono la demolizione e riscostruzione nell'ambito di interventi di Ristrutturazione Edilizia Ricostruttiva di cui all’art. 134 c.1h) punti 1, 2 e 3 LR 65/2014, nonché le addizioni volumetriche di cui all’art. 134 c.1g) LR 65/2014 e gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135 c.2e) LR 65/2014 nella quantità percentuale ammessa dalle presenti norme, la ricostruzione dovrà avvenire.

  • - per gli edifici presenti al 1939 gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici originari e con gli stessi materiali o con materiali analoghi fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle necessarie per raggiungere i requisiti prestazionali di edilizia biosostenibile stabiliti dalla vigente normativa.
  • - per gli edifici realizzati successivamente al 1939 gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici, degli edifici circostanti, con analoga destinazione, nelle zone urbanistiche di RUC omogenee a quella dove ricade l’edificio oggetto di intervento.

I criteri di cui sopra trovano applicazione anche per la ricostruzione di ruderi.

3. Lo spessore delle murature dovrà essere uguale o superiore a quello del corpo di fabbrica demolito o delle parti originali dei ruderi, salva documentazione storico-filologica che dimostri l'esatta configurazione delle murature originali.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39