Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 99 Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili

1. Al fine di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed il corretto impiego dell'energia nella sue varie forme, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo

2. Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione garantisce che il soddisfacimento del fabbisogno energetico sia conseguito facendo ricorso a sistemi che minimizzino i consumi energetici, in particolare attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica, provvedendo alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utile alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia. Gli interventi dovranno essere comunque realizzati in coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore e con le eventuali specifiche previste nel Regolamento Edilizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione valuta la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali ad esempio:

  • a. sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili
  • b. cogenerazione
  • c. sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici condomini), se disponibili
  • d. connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale
  • e. ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale
  • f. sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero deve essere dimostrato l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. Nel caso di impianti solari termici e fotovoltaici, il documento di valutazione dovrà dare atto esplicitamente del rispetto delle condizioni poste da PIT- Disciplina generale del Piano, al comma 8, lettere a), b) e c) dell'art.34bis, (Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indi­rizzo energetico regionale).

5. Gli interventi basati su energie rinnovabili, sono ammessi alle seguenti condizioni:

  • per la fonte eolica siano rispettate le disposizioni e le indicazioni contenute nel piano provinciale e le disposizioni regionali in materia;
  • per le biomasse sia prodotta una relazione di valutazione che contenga:
  • una definizione di tracciabilità della filiera, definita dalla legge n.99/2009 e dal Decreto Ministeriale del 2 marzo 2010, che implica l'identificazione della provenienza del combustibile che arriva nell'impianto in modo da poter attivare la cosiddetta filiera corta
  • un bilancio delle emissioni in atmosfera dell'intera filiera dall'approvvigionamento alla produzione, con dettagli per l'impianto in termini di dispersione e ricaduta a terra degli inquinanti;
  • l'analisi della diffusività atmosferica dell'area;
  • una verifica della possibilità della cogenerazione di calore ed energia per alimentare utenze civili ed industriali
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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39