Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 97 Collettamento reflui e depurazione

1. Al fine di concorrere alla protezione, al miglioramento e al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno, Autorità di bacino dell'Arno) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela della qualità delle acque, Piani di ambito ex legge 36/1994, Piano di bacino - Stralci "Qualità delle acque" e "Equilibrio risorse idriche" ex Dgr 886/2002).

2. Negli ambiti di intervento, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione:

  • a. valuta il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e il potenziale impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  • b. dà atto, previa certificazione da parte delle competenti autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto con la potenzialità residua del sistema di depurazione esistente, ovvero provvede alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e/o depurazione, prioritariamente tramite la messa in opera di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche. L'immissione di un carico aggiuntivo eccedente le potenzialità del sistema di depurazione è condizionato all'adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all'individuazione di una soluzione depurativa alternativa che garantisca il rispetto della vigente normativa di settore.

3. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata, se si tratta di un piano, nell'ambito del procedimento di VAS secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s,m.i. e dalla normativa regionale; se si tratta invece di un progetto, nell'ambito delle procedure di VIA qualora prevista, oppure tramite una relazione in cui devono essere illustrati il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni proposte.

4. Le soluzioni proposte vengono valutate in accordo con l'amministrazione comunale che si riserva la possibilità di suggerire nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.

5. Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 20/2006, devono essere previsti idonei trattamenti delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.

6. Lo scarico di AMPP fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione quando esse siano derivanti da stabilimenti ed attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. L'amministrazione si riserva la possibilità di sottoporre comunque ad autorizzazione lo scarico qualora lo ritenga necessario in base alle caratteristiche dell'intervento al fine di tutelare le acque dell'invaso di Bilancino.

Ultima modifica
Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39