Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8 Disciplina della perequazione

1. Le potenzialità di trasformazione edilizia, e i relativi obblighi, indicati nelle Schede di Trasformazione - elaborato ST, sono conferiti unitamente all'insieme delle aree ed immobili compresi in ciascun comparto unitario di intervento, indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché indipendentemente dalla modalità attuativa dell'intervento.

2. I proprietari, o aventi titolo, devono regolare il loro rapporto in modo da rendere possibile l'attuazione dell'intervento e sono tenuti a definire, mediante accordi nelle forme ritenute più opportune, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami.

3. L'Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami derivanti dalle attività di cui sopra.

4. Qualora non vi siano le condizioni per il raggiungimento di un accordo, il progetto degli interventi potrà essere presentato dai proprietari di almeno tre quarti delle superfici catastali interessate, limitatamente comunque alle aree di loro proprietà e alla relativa quota parte delle superfici consentite e delle opere pubbliche prescritte dalle presenti norme; i proponenti dovranno comunque dimostrare di aver cercato l'adesione anche degli altri proprietari.

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Mercoledì, 19 Aprile, 2023 - 10:39