Norme Tecniche di attuazione
Art. 90bis Aree a pianificazione differita.
1. Sono aree inedificabili nelle quali tuttavia potrà, con specifica Variante al R.U.C., essere preferenzialmente localizzato un potenziale edificatorio destinato alla ricollocazione di annessi ex-rurali incongrui.
2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - con specifica indicazione.
3. Tali aree:
- a. Sono le aree nelle quali potrà essere preferenzialmente localizzato un potenziale edificatorio atto a consentire, mediante accordi perequativi, la delocalizzazione di volumi ex agricoli presenti nel Territorio Aperto.
- b. L'Amministrazione potrà individuare gli annessi rurali per i quali consentire in alternativa alla Ristrutturazione Edilizia, e a fronte della loro demolizione, la ricostruzione di una quota di SUL. all'interno di aree all'uopo individuate entro le U.T.O.E. o nei Centri Minori.
- c. L'individuazione dovrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, in base a criteri preferenziali tra i quali si indicano:
- cessazione dell'attività agricola da almeno 5 anni;
- presenza di materiali inquinanti (amianto) vicino alle abitazioni;
- esistenza di piani di recupero già presentati e sospesi per subentro delle salvaguardie del piano strutturale
- d. La SUL assegnata sarà preferenzialmente localizzata all'interno delle aree di cui al presente articolo, previa verifica di sostenibilità dell'intervento ed attribuzione, mediante Variante urbanistica, a ciascuna area di adeguati parametri urbanistici.
- e. I proprietari delle aree in oggetto ed i proprietari degli annessi da delocalizzare dovranno stabilire accordi in modo da rendere possibile l'attuazione dell'intervento e definire i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e dei gravami.
- f. Fino a che non si determini la condizione di cui sopra, queste aree non prevedono l'attribuzione di alcun indice relativo alla capacità edificatoria da insediarsi, e sono soggette alle norme di cui all'art.92 delle presenti Norme (Aree a verde privato di frangia).