Norme Tecniche di attuazione
Art. 50 Aree per servizi privati di interesse pubblico
1. Sono aree ed immobili di proprietà di Enti, Associazioni o privati, destinati ad attività di pubblico interesse quali:
- a. attrezzature amministrative;
- b. attrezzature culturali, sociali, associative, assistenziali, sanitarie e ricreative;
- c. attrezzature per il culto;
2. Sono rappresentate negli elaborati cartografici in scala 1:10.000 "Carta degli Interventi" - elaborato CI, negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 "Centri abitati" - elaborato CA, e "Centri minori" - elaborato CM, e negli elaborati cartografici in scala 1:1.000 "Centri storici" - elaborato CS.
3. Le aree per servizi privati di interesse pubblico sono classificate zona F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
4. In queste aree non sono ammesse destinazioni d'uso diverse da quelle specificate al comma 1 del presente articolo.
5. Non è consentito il cambio di destinazione ad altri usi degli edifici religiosi e delle loro pertinenze, ancorché non censiti negli elaborati di cui sopra, ad eccezione delle cappelle private comprese all'interno di ville e complessi storici.
6. Sulle aree ed edifici di cui al presente articolo sono ammessi tutti gli interventi di ristrutturazione, ampliamento, ovvero nuova costruzione che si rendano necessari in base a motivate esigenze di interesse pubblico, con le seguenti limitazioni:
- a. L'area contenuta nel perimetro esterno dell'edificio non dovrà superare il 50% del lotto di pertinenza.
- b. L'altezza massima non dovrà superare i due piani fuori terra;
- c. I parcheggi pertinenziali dovranno essere calcolati nella misura funzionalmente necessaria e comunque non inferiore a 10 mq ogni 30 mq di SUL.
- d. Le aree scoperte dovranno essere attrezzate e sistemate a verde e parcheggi, ovvero per lo svolgimento di attività all'aperto connesse con l'edificio di cui sono pertinenza.